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Sez. 3, Sentenza n. 8303 del 09/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 233564 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Direttore dei lavori edilizi - Atti finalizzati al rilascio di titolo abilitativo alla costruzione - Qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233564-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, il direttore dei lavori che attesti la conformità degli interventi edilizi nella certificazione presentata per il rilascio di una concessione edilizia, deve considerarsi esercente un servizio di pubblica necessità, atteso che sia il progetto quanto la relazione sono atti professionali che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)