Sez. 5, Sentenza n. 15192 del 22/07/2016 (Rv. 640642 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Investimenti in aree svantaggiate - Agevolazione di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Credito d'imposta - Acquisto di nuovi beni strumentali - Omessa messa in funzione - Rideterminazione del credito - Termine per l'accertamento - "Dies a quo".
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della l. n. 388 del 2000, il contribuente che non ponga in funzione i beni entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione, o ultimazione, o dismetta i beni acquisiti entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni stessi รจ tenuto a rideterminare il credito di imposta ed a versare l'imposta indebitamente portata in compensazione entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano tali ipotesi, dal quale decorre il potere accertativo dell'Ufficio relativamente all'inadempimento dell'obbligazione tributaria di versamento dell'imposta indebitamente portata in compensazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)