Sez. 1, Sentenza n. 32307 del 03/07/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226145 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Sentenza di "patteggiamento" seguita da sentenza di proscioglimento per lo stesso fatto - Revocabilità della prima ai sensi dell'art. 669 c.p.p. - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO
Il disposto di cui all'art. 669, comma ottavo, cod. proc. pen., in base al quale, qualora nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, siano state pronunciate una sentenza di condanna ed una di assoluzione, va eseguita quest'ultima, con revoca della prima, non trova applicazione nel caso in cui la pronuncia assolutoria abbia fatto seguito ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la quale costituisce un effetto della definizione negoziale del procedimento e non può, pertanto, essere revocata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)