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Sez. 1, Sentenza n. 9718 del 25/09/1993 (Rv. 483836 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Fondo - Proprietà - Perdita per la radicale trasformazione con la realizzazione dell'opera pubblica - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Offerta della indennità provvisoria di esproprio - Rinuncia tacita a far valere la prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483836-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Con riguardo al diritto al risarcimento del danno che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l'irreversibile acquisizione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, senza titolo espropriativo, e della conseguenziale perdita del diritto reale per l'illecito della pubblica amministrazione, l'offerta dell'indennità provvisoria di esproprio non comporta da parte della P.A. rinuncia tacita a far valere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto tale comportamento, correlato ad una obbligazione distinta e sottoposta ad una disciplina giuridica diversa rispetto al debito risarcitorio, non si pone in rapporto di incompatibilità assoluta con la volontà di conservare l'eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)