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Sez. 3, Sentenza n. 19731 del 19/09/2014 (Rv. 632440 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Consenso informato - Contenuto - Rischi con altissima o scarsissima probabilità di verificazione - Necessità di acquisizione del consenso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632440-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 5, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)