Sez. 3, Sentenza n. 12859 del 02/12/1992 (Rv. 479854 - 01)
Arbitrato - Competenza - Connessione di cause | Compromesso per arbitrato irrituale - Controversia oggetto del compromesso - Inapplicabilità della norma sulla connessione - Decisione della controversia anzidetta - Domanda in sede giurisdizionale - Improponibilità - Medesima domanda connessa con altra di competenza del giudice adito - Ininfluenza.
Arbitrato - Competenza - Connessione di cause
Il compromesso per arbitrato irrituale, diretto, cioè, a conseguire a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale di una determinata controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale che, escludendo l'applicazione della norma sulla connessione (art. 40 cod.proc. civ.) alla controversia che è oggetto del compromesso, rende improponibile la domanda con la quale una delle parti abbia adito il giudice per ottenere in sede giurisdizionale la decisione di quella controversia, anche quando questa sia connessa con altra domanda di competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)