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Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Testo in vigore al

Art. 56 Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco

1. E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

2. L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.

Art. 57 Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali

1. I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendila dall'Amministrazione dei Monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantita' superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

2. Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantita' superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

3. In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del Regno e' sottoposto a bolletta di legittimazione.

Art. 58 Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri

1. I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

2. La bolletta e' valida:

  1. 1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;

  2. 2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.

Art. 59 Rilascio della bolletta di legittimazione

1. La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 60 Validita' della bolletta di legittimazione

1. La bolletta di legittimazione per il trasporto e' valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo e per la via che vi sono indicati.

2. Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito e' stabilito di volta in volta dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 61 Transito dei tabacchi

1. Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' permesso alle condizioni e con cautele stabilite nel regolamento.

Art. 62 Approdo e ancoraggio di navi cariche di tabacco

1. Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti dei Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

2. Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.

3. Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove e' permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

Art. 63 Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale

1. Le norme degli articoli n. 35, 36, 42, 43 e 44, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.

Titolo terzo. Dei reati

Capo I. Del contrabbando

Sezione I. Dei casi di contrabbando

Art. 64 Produzione, preparazione e vendita ..., di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco

1. Commette contrabbando:

  1. 1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10;

  2. 2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

  3. 3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

2. La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

  1. 4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

  2. 5° chiunque vende ..., tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;

  3. 6° chiunque vende succedanei di tabacco.

Art. 65 Introduzione ... di tabacchi

1. Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, ..., tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.

Art. 66 Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi ... lavorati

1. Commette contrabbando:

  1. 1° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

  2. 2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

  3. 3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;

  4. 4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;

  5. 5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

Art. 68 Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi

1. Commette contrabbando chiunque introduce ... tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.

Art. 71 Alterazione o mescolanza di generi di monopolio

1. Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.

Art. 72 Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco

1. E' colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.

Art. 73 Altri casi di contrabbando

1. Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo ... tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 74 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

1. Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Sezione II. Delle pene per il contrabbando

Art. 75 Multa proporzionale

1. Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:

  1. 1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

  2. 2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';

  3. 3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10.

2. La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.

Art. 76 Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio

1. Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.

2. Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

3. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.

4. Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.

5. Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.