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Sez. L, Sentenza n. 4581 del 07/07/1983 (Rv. 429457 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE NON VIAGGIANTE DELLE STAZIONI E DEGLI SCALI - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ARTT. 24, 25 R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - DIRITTO, PER OGNI PERIODO DI VENTIQUATTRO ORE, AD UN RIPOSO CONTINUATO DI SETTE OD OTTO ORE - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429457-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE NON VIAGGIANTE DELLE STAZIONI E DEGLI SCALI - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ARTT. 24, 25 R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - DIRITTO, PER OGNI PERIODO DI VENTIQUATTRO ORE, AD UN RIPOSO CONTINUATO DI SETTE OD OTTO ORE - INTERPRETAZIONE.*

In tema di formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, la disposizione dell'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 - la quale, per il personale (non viaggiante) delle stazioni e degli scali, stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un riposo continuato di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori" - va letta in necessaria coordinazione con l'art. 24 dello stesso R.d.l. (il quale stabilisce in sedici ore la durata massima del periodo lavorativo con riferimento ad "ogni periodo di ventiquattr'ore comunque preso nel corso di un turno di servizio"), mirando entrambe le norme a soddisfare l'esigenza di assicurare al personale impegnato in prestazioni sia diurne che notturne di notevole responsabilità, e perciò particolarmente usuranti, periodi di riposo Atti a consentire il recupero delle energie fisiopsichiche. Tale disposizione, pertanto, sebbene non ripeta l'inciso "comunque preso nel corso di un turno di servizio", contenuto invece nel precedente art. 24, non va interpretata nel senso che essa intenda garantire un riposo continuato di sette od otto ore per ogni spazio di ventiquattr'ore intercorrente fra una mezzanotte e quella successiva, ma nel senso che detto riposo debba in ogni caso intercorrere fra una prestazione lavorativa e l'altra, con la conseguenza che il minor tempo di riposo goduto dal dipendente (nella specie, un'ora rispetto alle otto spettanti) va retribuito a titolo di lavoro straordinario, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 25. (Conf 2825/83, mass n 427744).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 6, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 24, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)