Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 97 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1633
- Tributi in genere
- Imposte e tasse
- Imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza
- R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, terzo comma: osservanza della regola del solve et repete per la proposizione dei ricorsi innanzi alle commissioni tributarie
- Questione di legittimità costituzionale già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
Vedi: ord. 24/56 D. (La questione di legittimità costituzionale proposta era già stata decisa con sent. n. 75 del 1962).
Norme impugnate
- legge 21 giugno 1942, n. 840
- art. 4, comma 3, r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1961 dalla Commissione centrale delle imposte su ricorso di Bello Giuseppe contro l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte privata, al Procuratore del registro di Locri e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre è stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 75, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 840;
che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione centrale delle imposte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze