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Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 44 Commissioni di concorso e di scrutinio

1. La composizione delle commissioni giudicatrici e' regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

2. Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.

3. I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.

Art. 45 Composizione delle commissioni di scrutinio

1. Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

2. La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione e' composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

3. La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello e' composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano.

Art. 46 Ammissione al concorso per uditore giudiziario

1. Il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell'art. 124, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.

Art. 47 Nomina a uditore giudiziario

1. La facolta' prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.

Art. 50 Promozione a magistrato di tribunale

1. La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, e' disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.

2. Il parere e' comunicato all'interessato e al Ministro.

3. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

Art. 51 Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello

1. L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello e' deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.

2. Il parere e' comunicato all'interessato ed al Ministro.

3. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

4. Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al Concorso e' riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 53 Ordine delle promozioni per scrutinio

1. La facolta', prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 54 Reclami e ricorsi

1. Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.

2. Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.

3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse. 3

Sezione 2ª. Guarentigie e disciplina

Art. 56 Poteri di sorveglianza del Ministro

1. Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.

Art. 59 Azione disciplinare

1. I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

2. Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

3. Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procede con istruzione sommaria.

4. Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facolta' attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne da' notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

5. La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non e' richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

6. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.

7. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

8. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato.

9. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

10. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.6

11. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.

12. Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato.

Art. 60 Ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare

1. Il ricorso previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, puo' essere proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dall'incolpato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale.

Art. 61 Provvedimenti disciplinari. Esecuzione

1. E' abolita la facolta' prevista nell'art. 20, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. Le decisioni disciplinari con cui e' inflitto l'ammonimento o la censura sono eseguite nelle forme rispettivamente previste negli articoli 20 e 21 del decreto citato nel comma precedente. Copia del verbale e' trasmessa al Consiglio superiore e al Ministro.

3. Le decisioni che infliggono la perdita della anzianita', la rimozione o la destituzione sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro.

Sezione 3ª. Attribuzioni particolari

Art. 63 Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti

1. I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.

2. Restano ferme le facolta' attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.