Sez. 3, Ordinanza n. 586 del 15/03/1973 Cc. (dep. 01/06/1973) Rv. 124216 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - IMPUTATO DETENUTO ALL'ESTERO - DISCIPLINA DELLE NOTIFICAZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - IMPUTATO DETENUTO ALL'ESTERO - DISCIPLINA DELLE NOTIFICAZIONI.*
Nell'ipotesi di notificazione ad imputato detenuto all'estero, la Forma della notificazione non e quella dell'art 168 cod proc pen, applicabile solo nei confronti di chi sia ristretto in stabilimenti del territorio nazionale, ma l'altra dell'art 177 bis relativa agli imputati dimoranti all'estero; al fine di ricorrere validamente a tale procedura debbono, pero, sussistere due condizioni: a)che dagli Atti risulti precisa notizia del luogo di dimora dell'imputato all'estero; b)che al medesimo non sia gia nota formalmente l'esistenza della procedura a suo carico. In Mancanza di tali condizioni le notificazioni vanno eseguite, senza possibilita di alternative, secondo le forme di ordine generale previste dall'art 169 nell'ipotesi in cui l'imputato abbia casa d'abitazione od altro recapito in territorio nazionale, ovvero col rito degli irreperibili di cui all'art 170 cod proc pen quando i luoghi citati non risultino.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)