Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 17/02/2004 (Rv. 570157 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Domanda di risoluzione per inadempimento - Necessità per l'attore di provare il proprio adempimento - Esclusione - Eccezione di inadempimento proposta dal convenuto - Valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti dedotti - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
Deve escludersi che costituisca requisito essenziale per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, a prescindere dalla difesa del convenuto, l'aver l'attore eseguito la prestazione a suo carico, o l'aver offerto l'esecuzione della prestazione, in quanto tale requisito non è previsto dall'art. 1453 cod.civ.; soltanto ove il convenuto sollevi eccezione di inadempimento o proponga a sua volta domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte, ampliando il thema decidendum, occorrerà accertare, nell'ambito di una valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle parti, se colui che ha introdotto in giudizio la domanda di risoluzione ex art. 1453 cod.civ. sia a sua volta inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)