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Sez. 1, Sentenza n. 8291 del 31/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202192 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Criterio distintivo rispetto al concorso di persone nel reato - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202192-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persona, è nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente nel primo, col quale tre o più persone si organizzano per commettere più delitti; e, nell'accordo di un sodalizio occasionale per la realizzazione di uno o più reati determinati, nel secondo. Nel reato associativo, cioè, gli imputati si predispongono, con un minimo di organizzazione strutturale, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (... anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)