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Sez. 1, Sentenza n. 10013 del 10/12/2024 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287686-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287686-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente

costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)