Sez. U - , Sentenza n. 8238 del 28/04/2020 (Rv. 657631 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | S.I.A.E - Adozione e modificazione dello Statuto - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie relative all'adozione ed alla modificazione dello statuto della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della formulazione ampia ed omnicomprensiva dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008, dell'assoggettamento del predetto ente alle norme di diritto privato nonchè della natura ed efficacia dello statuto, quale atto alla cui formazione concorre la volizione autonoma degli associati, espressa attraverso la deliberazione dell'assemblea, e che incide su posizioni degli stessi associati all'interno della società qualificabili come diritti soggettivi. (Principio affermato in relazione all'impugnazione della modifica statutaria della S.I.A.E. introduttiva di una limitazione del diritto di voto dei gruppi editoriali associati).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 02/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)