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Sez. 1, Sentenza n. 62 del 20/01/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114801 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ELEMENTI DI PROVA -ELEMENTI RELATIVI ALL'INCAUTO ACQUISTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114801-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ELEMENTI DI PROVA -ELEMENTI RELATIVI ALL'INCAUTO ACQUISTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nel delitto di ricettazione, ai fini del dolo, la prova della conoscenza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa della cosa acquistata puo desumersi da qualsiasi elemento, anche se indiretto. Possono valere, a tal fine, gli stessi elementi considerati nell'art 712 cod pen, allorche le ragioni di semplice sospetto, ivi indicate, si rivelino cosi gravi ed univoche da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la piu comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa non proveniente da delitto. (Conf 113629, anno 1970 108938, 108028, anno 1968 V 111651, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)