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Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 09/04/1996 (Rv. 496866 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. per rapporto di impiego cessato entro il 1973 - Regime impositivo di cui al d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità - Rimborso della ritenuta operata in eccesso - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496866-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e relative ad un rapporto d'impiego cessato entro il 1973, ancorché materialmente corrisposte in epoca successiva a tale data, sono soggette al regime impositivo stabilito dal d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 1987, n. 400. Va perciò disposto il rimborso - ricorrendo i presupposti di legge - delle ritenute operate in eccesso rispetto a tale regime impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)