Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 29/07/2009 (Rv. 609292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO | Sentenza non definitiva - Impugnazione - Trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo alla pronuncia impugnata - Facoltà del giudice superiore - Censurabilità in Cassazione - Contenuto del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO
A norma dell'art. 123-bis disp. att. cod. proc. civ., qualora oggetto di impugnazione sia una sentenza non definitiva, la valutazione della necessità di richiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza l'acquisizione del fascicolo d'ufficio è rimessa al giudice superiore; ne consegue che la parte che intenda censurare in cassazione il mancato esercizio del relativo potere di acquisizione deve indicare - oltre alla tempestività della formulazione della richiesta - anche gli elementi a sostegno e, in particolare, quelli attinenti alla rilevanza degli argomenti, non acquisibili "aliunde", che il giudice avrebbe potuto trarre dal fascicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)