Sez. L, Ordinanza n. 26446 del 10/10/2024 (Rv. 672591-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Infrazioni previste dal c.c.n.l. - Previsione di sanzione espulsiva per la commissione di delitti - Sindacato del giudice - Potere di accertamento autonomo incidenter tantum della punibilità in concreto del fatto - Anche per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di infrazioni disciplinari, la previsione del c.c.n.l. che commina la sanzione espulsiva in caso di commissione di delitti ai sensi di legge non presuppone una pronuncia del giudice penale, la cui inesistenza non impedisce al giudice civile di accertare, incidenter tantum secondo la legge penale, la sussistenza del reato e la punibilità in concreto del fatto, anche con riferimento alla ricorrenza della provocazione ex art. 599 c.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento del licenziamento di una lavoratrice che aveva pubblicato su Facebook frasi denigratorie della società datrice di lavoro, e del suo amministratore delegato, a breve distanza di tempo dall'avvenuta intossicazione di alcuni lavoratori, fra cui il proprio marito, per la fuoriuscita di sostanze nocive nei locali aziendali).
Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Contr. Coll. 07/11/2019
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)