Sez. L, Sentenza n. 2617 del 05/10/1974 (Rv. 371064 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - DEL PREPONENTE - COLPA DELL'AGENTE - SUFFICIENZA - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO - RISPETTIVE CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - DEL PREPONENTE - COLPA DELL'AGENTE - SUFFICIENZA - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO - RISPETTIVE CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITA.*
Poiche al rapporto di Agenzia a tempo determinato e applicabile in via analogica il principio del recesso per giusta causa, di cui all'art 2119 cod civ, il recesso del preponente puo fondarsi non solo su cause obbiettive, ma anche sulla colpa dell'agente. Infatti l'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 fa riferimento, diretto per il rapporto a tempo indeterminato e implicito per il rapporto a tempo determinato, alla risoluzione per fatto e colpa. Unica differenza tra i due tipi di rapporto sara che nel primo dovra essere corrisposta l'indennita di fine rapporto mentre nei secondi si potra fare questione di risarcimento del danno per anticipata risoluzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 30/06/1938 num. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)