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Sez. 3, Sentenza n. 5856 del 25/05/1993 (Rv. 482502 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - In genere | Sopravvenuta impossibilità di adempiere del conduttore - Risoluzione del contratto ex art. 1463 cod. civ. - Ammissibilità - Procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482502-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - In genere

Le cause di risoluzione del contratto di affitto di fondi agrari disciplinate dalla legge 3 maggio 1982 n. 203 non escludono il diritto del concedente di chiedere la risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere, seppure per cause a lui non imputabili, la propria obbligazione di coltivare il fondo, con la conseguenza che in tale ipotesi la procedura prevista dall'art. 5 legge citata deve essere osservata solo al fine di consentire il ricorso all'Autorità giudiziaria, perché l'affittuario non è più nelle condizioni di sanare l'inadempienza entro il termine previsto dalla norma richiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)