Sez. 3, Sentenza n. 3901 del 12/11/2013 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258830 - 01
DEMANIO | Esecuzione di opere sulla fascia demaniale di rispetto - Assenza di autorizzazione dell'autorità marittima - Modifica dell'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità del reato - Sussistenza.
DEMANIO
La violazione dell'art. 55 cod. nav., mediante la realizzazione non autorizzata dall'autorità marittima competente di opere nella fascia demaniale di rispetto, integra il reato previsto dal successivo art. 1161, perché rientra nella mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata". (In motivazione, la Corte ha specificato che la modifica dell'art.1161 cod. nav., operata dall'art. 3 del D.Lgs. n.151 del 2006, non ha comportato la depenalizzazione della condotta prevista dall'art. 55 stesso codice, già espressamente richiamata dalla norma incriminatrice prima della riformulazione, in quanto la novella ha inteso rafforzare la tutela dei beni demaniali, sostituendo il precedente rinvio a specifiche ipotesi tipizzate con il più generale riferimento ad ogni vincolo cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo ed agli "aeroporti").
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161, Decreto Legisl. 09/05/2005 num. 96 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 15/03/2006 num. 151 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)