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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 145 del 1983

Decisione
decisa il 1983-05-12, depositata il 1983-05-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:145
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15734

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL
  • Termine di prescrizione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 31/1977.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Festa Antonia ed altri e l'INAIL, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977. Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Rilevato che il Pretore di Avellino, con ordinanza 26 novembre 1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
punto 2
considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 31;
punto 3
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal Pretore di Avellino, con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze