Sez. 1, Sentenza n. 7358 del 11/08/1994 (Rv. 487710 - 01)
ALIMENTI - PERSONE OBBLIGATE - IN GENERE | Divorzio dell' alimentando - Soggetti in primo luogo tenuti agli alimenti - Figli - Giudizio diretto ad ottenere l' adempimento della obbligazione alimentare - Attore - Assegno divorzile - Godimento - Onere della prova - Ripartizione - Criteri.
ALIMENTI - PERSONE OBBLIGATE - IN GENERE
La legge sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 1 dicembre 1970 n. 898) non prevede la permanenza di alcun obbligo di mantenimento o alimentare a carico dell'ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un assegno allo scopo di consentire al coniuge economicamente più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio. Ne consegue che, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili, l'obbligazione alimentare sorge in primo luogo, direttamente, a carico dei figli dell'alimentando e che, nel giudizio diretto ad ottenere l'adempimento, l'attore che si trova a godere di un assegno di divorzio assolve l'onere probatorio posto a suo carico dimostrando l'insufficienza dell'assegno divorzile e la impossidenza di altri redditi di ammontare tale da affrancarlo dallo stato di bisogno; incombe per contro al convenuto provare, in via di eccezione, che il richiedente potrebbe agevolmente provvedere al proprio mantenimento richiedendo una revisione dell'assegno di divorzio, previa allegazione e dimostrazione che le condizioni economiche dell'ex coniuge sono tali da garantire all'alimentando il necessario con riguardo alla sua posizione sociale, secondo le previsioni dell'art. 438, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 433, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)