Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 180 Sanzioni pecuniarie
1. I componenti del giuri' che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.
Capo XV. Disposizioni relative alla esecuzione
Art. 181
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 182
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 183 Richiesta di applicazione di pena accessoria
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si e' provveduto con la sentenza di condanna.
Art. 183-bis Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide
1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, ... del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.
Art. 184 Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185 Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalita' anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
Art. 186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.
Art. 187 Determinazione del reato piu' grave
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta la pena piu' grave, anche quando per alcuni reati si e' proceduto con giudizio abbreviato.
Art. 188 Concorso formale e reato continuato nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art. 189 Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.
Art. 190 Prescrizioni per la persona sottoposta a liberta' vigilata
1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a liberta' vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e' consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorita'. In caso di irreperibilita', il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.
3. Il vigilato non puo', senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali e' stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.
4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilita' e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.
5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 e' comunicata agli organi e alle persone cui e' affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonche' al centro di servizio sociale.
6. La vigilanza e' esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi e' sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillita'.
Art. 191 Applicazione del divieto di soggiorno
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale e' immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.
Art. 192 Annotazione del decreto di grazia
1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinche' il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.
Art. 193 Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, e' annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.
Art. 194
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Art. 195
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Art. 196
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Art. 197
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
Art. 198
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12