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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019 (Rv. 652468 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE | Deposito separato rispetto al ricorso - Legittimità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652468-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE

La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)