Sez. 3 - , Sentenza n. 5005 del 28/02/2017 (Rv. 643139 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diffamazione – Esercizio del diritto di critica politica – Contenuto – Individuazione – Vincolo di obiettività – Necessità – Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In materia di diffamazione a mezzo stampa, costituisce esercizio del diritto di critica politica l’esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile, laddove ciascuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna, bensì come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche (nella specie, a candidarsi alla guida del governo di un Paese), non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vincolo di obiettività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)