Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/04/2005 (Rv. 584601 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Caratteristiche del giudizio e della decisione in appello - Potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, già esercitato dal primo giudice - Spettanza al giudice d'appello - Limiti - Sindacabilità del relativo esercizio in sede di legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
L'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice e il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)