Sez. 1, Sentenza n. 7311 del 03/07/1993 (Rv. 483002 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - In genere | Termine annuale di decadenza dall'impugnazione - Commissione tributaria - Applicabilità - Conseguenze - Termine di novanta giorni per l'impugnazione davanti alla Corte di Appello - Sommatoria con il termine annuale - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - In genere
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., opera anche ai fini dell'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo o di secondo. Ne consegue che, decorso inutilmente tale termine (come prorogato per effetto dell'operatività delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali in periodo feriale), ne restano preclusa, ad un tempo, sia l'impugnazione davanti alla Commissione tributaria centrale, sia quella davanti alla Corte di appello, senza che quest'ultima possa ritenersi utilizzabile, in sommatoria allo stesso termine annuale, l'ulteriore termine di novanta giorni di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)