Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
Art. 3
1. Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
2. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
3. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
4. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
6. La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
7. Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
8. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 7
1. I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 8
1. L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.
2. L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facolta' prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.
Titolo II. Adeguamento delle pensioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Art. 9
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;
b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.
2. Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.
3. L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3.
4. La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.
Art. 10
1. Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni. L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:
2. Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.
3. Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.5
4. Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
Art. 13
1. Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600.
3. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
4. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.
Art. 14
1. Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarieta' sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.
2. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'.
3. Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.
4. Le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.
5. Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
6. Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarieta' sociale.
7. Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
8. L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
Art. 15
1. I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.
2. Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
3. Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo.13 Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.
Art. 16
1. All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.
Art. 17
1. Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse.
2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal 1 gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara' entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.
4. Le modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.
5. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo e' determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.1011
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
Art. 19
1. Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario e' nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 20
1. Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennita' di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Art. 21
1. Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.
3. Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.
Art. 22
1. Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Art. 23
1. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
2. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
3. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
4. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
5. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.