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Sez. 3, Sentenza n. 5552 del 23/10/1979 (Rv. 402144 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - EDIFICIO IN COMUNIONE - PRESUNZIONE LEGALE DI RESPONSABILITA A CARICO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO IN COMUNIONE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402144-01

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - EDIFICIO IN COMUNIONE - PRESUNZIONE LEGALE DI RESPONSABILITA A CARICO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO IN COMUNIONE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

L'art 2053 cod civ, anche nel caso di comunione, pone a carico dei comproprietari una presunzione legale di responsabilita per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio o di altra costruzione, dovuta a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione; tale presunzione essendo iuris tantum, puo essere superata mediante la prova che la rovina sia stata determinata, con autonoma efficacia causale, da altro fatto imputabile al terzo, ai comproprietari in concorso tra loro o a uno soltanto di essi. In tali ipotesi ricorre la responsabilita aquiliana prevista dall'art 2043 cod civ, la quale richiede la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno, prova che non deve necessariamente risultare dagli elementi prodotti dall'attore potendo anche essere in parte o in tutto presuntiva, purche sia basata su risultanze acquisite al processo. (V 3460/72, mass n 361354; (V 1406/67, mass n 328027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)