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Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 20/05/1985 Ud. (dep. 09/07/1985) Rv. 170068 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - ANTERIORE ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RINVIO IN SENSO TECNICO - NUOVO DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITÀ DI EMISSIONE - SOSTITUZIONE CON BIGLIETTO DI AVVISO - NULLITÀ SANABILE.*
Stato
decisa il 1985-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170068-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - ANTERIORE ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RINVIO IN SENSO TECNICO - NUOVO DECRETO DI CITAZIONE - NECESSITÀ DI EMISSIONE - SOSTITUZIONE CON BIGLIETTO DI AVVISO - NULLITÀ SANABILE.*

Il rinvio del dibattimento a udienza fissa, disposto prima che siano compiute le formalità di apertura, è un rinvio in senso tecnico, come tale sottoposto alla disciplina dell'art. 432 cod. proc. pen.. in tale ipotesi - salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 166, comma quarto cod. proc. pen. - occorre emettere, giusta il disposto dell'art. 432 comma secondo cod. proc. pen., un nuovo decreto di citazione ai sensi degli artt. 405 e segg. cod. proc. pen.: decreto che non può ritenersi legittimamente sostituito da un semplice biglietto di avviso contenente la comunicazione del nuovo giorno di udienza. Tuttavia l'inosservanza della norma citata non è causa di nullità insanabile ex art. 185 comma primo n. 3 e comma secondo cod.proc.pen.. invero tale nullità si fonda essenzialmente sulla considerazione che, in caso di Mancanza assoluta del decreto di citazione ovvero di omessa sua notificazione all'imputato, si ha violazione del diritto di costui a conoscere i precisi termini della contestazione processuale, che avviene in dibattimento per la prima volta. Ma nell'ipotesi qui considerata la funzione di contestazione dell'accusa deve ritenersi soddisfatta con la notificazione del decreto di citazione per l'udienza originariamente fissata: sicché, nella sostanza, l'esigenza fondamentale che viene in considerazione in tale momento è quella di portare a conoscenza delle parti il giorno della nuova udienza. L'inosservanza dell'art. 432 comma secondo cod. proc. pen. va inquadrata nell'ambito delle nullità che, a norma dell'art. 422 cod. proc. pen., sono sanate qualora non vengano dedotte immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento. (fattispecie di cui il Presidente di tribunale aveva fatto notificare un avviso a non comparire ad una data udienza ma ad una successiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)