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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 532 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:532
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3818

  • Impiego pubblico
  • Sottufficiale dell'aeronautica e guardia di P.S.
  • Condanna penale
  • Irrogazione della misura della perdita del grado
  • Discrezionalità amministrativa
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale analoga ad altra già dichiarata inammissibile e che non prospetti profili nuovi rispetto a quelli esaminati con la precedente decisione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40, n. 7, lett.a, legge 26 luglio 1961, n. 709 in quanto escludono la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza della condanna penale pronunciata a carico del sottufficiale dell'aeronautica e della guardia di p.s.). - Cfr. S.n. 270/1986.

Norme impugnate

  • art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599
  • art. 61 legge 31 luglio 1954, n. 599
  • art. 40 legge 26 luglio 1961, n. 709

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e dell'art. 40, n. 7, lett. a), della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Merico Giuseppe contro l'Amministrazione statale dell'Interno ed altra, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 luglio 1985, e il T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza 5 febbraio 1986, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954 n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a) legge 26 luglio 1961 n. 709, in quanto tali norme escludono qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza di condanna penale pronunciata a carico di pubblico dipendente (sottufficiale dell'aeronautica - guardia di p.s.) e ciò anche nell'ipotesi di condanna condizionalmente sospesa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questioni analoghe alle presenti sono state già dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con la sentenza n. 270 del 1986 e che gli attuali giudici rimettenti non prospettano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati con la predetta decisione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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