Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 532 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3818
- Impiego pubblico
- Sottufficiale dell'aeronautica e guardia di P.S.
- Condanna penale
- Irrogazione della misura della perdita del grado
- Discrezionalità amministrativa
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale analoga ad altra già dichiarata inammissibile e che non prospetti profili nuovi rispetto a quelli esaminati con la precedente decisione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40, n. 7, lett.a, legge 26 luglio 1961, n. 709 in quanto escludono la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza della condanna penale pronunciata a carico del sottufficiale dell'aeronautica e della guardia di p.s.). - Cfr. S.n. 270/1986.
Norme impugnate
- art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599
- art. 61 legge 31 luglio 1954, n. 599
- art. 40 legge 26 luglio 1961, n. 709
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e dell'art. 40, n. 7, lett. a), della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Merico Giuseppe contro l'Amministrazione statale dell'Interno ed altra, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 luglio 1985, e il T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza 5 febbraio 1986, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954 n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a) legge 26 luglio 1961 n. 709, in quanto tali norme escludono qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza di condanna penale pronunciata a carico di pubblico dipendente (sottufficiale dell'aeronautica - guardia di p.s.) e ciò anche nell'ipotesi di condanna condizionalmente sospesa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questioni analoghe alle presenti sono state già dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con la sentenza n. 270 del 1986 e che gli attuali giudici rimettenti non prospettano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati con la predetta decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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