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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022 (Rv. 664651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Natura antielusiva - Esclusione - Conseguenze - Contradditorio endoprocedimentale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664651-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, di talché l'avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)