diritto.io

Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2007/436/CE, Euratom)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 269,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Corte dei conti2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,

Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l’altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all’obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.

Ai fini della presente decisione, il reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere definito come l’RNL annuo a prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95») a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio4.

In considerazione del passaggio dal SEC 79 al SEC 95 per quanto riguarda il bilancio e le risorse proprie e al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, la Commissione ha ricalcolato, a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee5, il massimale delle risorse proprie e il massimale degli stanziamenti per impegni, espressi con due decimali, sulla base della formula prevista da detto articolo. Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato i nuovi massimali al Consiglio e al Parlamento europeo. Il massimale delle risorse proprie è stato fissato all’1,24 % dell’RNL totale degli Stati membri a prezzi di mercato, mentre per gli stanziamenti per impegni è stato previsto un massimale dell’1,31 % dell’RNL totale degli Stati membri. Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che tali massimali dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali.

Al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, è opportuno adeguare tali massimali, espressi in percentuale dell’RNL, in caso di modifiche del SEC 95 che comportino un cambiamento significativo nel livello dell’RNL.

A seguito dell’attuazione nel diritto dell’Unione europea degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra dazi agricoli e dazi doganali. È pertanto opportuno rimuovere tale distinzione dal contesto del bilancio generale dell’Unione europea.

Ai fini della trasparenza e della semplicità il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’aliquota uniforme di prelievo della risorsa dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fissata allo 0,30 %.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di aliquote di prelievo dell’IVA ridotte durante il periodo 2007-2013 e che nello stesso periodo i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di riduzioni lorde dei loro contributi annui basati sull’RNL.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito deve restare insieme al finanziamento ridotto della correzione di cui beneficiano l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. Dopo un periodo di introduzione graduale fra il 2009 e il 2011, tuttavia, il Regno Unito dovrà partecipare integralmente al finanziamento dei costi dell’allargamento, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, e la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Il calcolo della correzione a favore del Regno Unito deve pertanto essere adeguato escludendo progressivamente le spese ripartite fra gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per le spese agricole e di sviluppo rurale di cui sopra. Il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita non dovrà superare 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004 nel periodo 2007-2013. In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, fatta eccezione per l’adesione di Bulgaria e Romania, l’importo sarà adeguato di conseguenza.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’articolo 4, lettera f), secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom relativo all’esclusione delle spese annue di preadesione nei paesi in via di adesione dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito non dovrà più essere applicato alla fine del 2013.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la politica agricola comune (PAC), e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, da presentare nel 2008/2009.

Dovrebbero essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime previsto dalla decisione 2000/597/CE, Euratom a quello introdotto dalla presente decisione.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L’ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente M. Glos