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Sez. 1, Sentenza n. 8051 del 08/04/2011 (Rv. 617504 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Coniuge richiedente dotato di patrimonio immobiliare - Diritto all'assegno divorzile - Accertamento - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617504-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l'attribuzione dell'assegno divorzile e gli eventuali altri suoi redditi, non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza dover ricorrere alla, sia pure parziale, alienazione del detto patrimonio, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi), attraverso la corresponsione di un assegno divorzile, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/06/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)