Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 12/06/2012 Ud. (dep. 25/06/2012) Rv. 253118 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Amministratori degli enti locali - Violazione del dovere di imparzialità - Integrazione del requisito della violazione di legge - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
In tema di abuso di ufficio, per gli amministratori degli enti locali il dovere di imparzialità trae fondamento, oltre che, in via generale, dall'art. 97 Cost., anche dall'art. 78 D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per cui la sua inosservanza integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 77, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 78, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)