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Sez. 2, Sentenza n. 445 del 08/06/1973 Ud. (dep. 17/01/1974) Rv. 125990 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - TENTATIVO - USO DI ECCEZIONALE ABILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO CHE SI ACCORGA DELLA MANOVRA FURTIVA DURANTE L'ESECUZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE AL TENTATIVO DI FURTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125990-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) - TENTATIVO - USO DI ECCEZIONALE ABILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO CHE SI ACCORGA DELLA MANOVRA FURTIVA DURANTE L'ESECUZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE AL TENTATIVO DI FURTO - CONDIZIONI.*

In tema di furto, perche sussista la circostanza aggravante della destrezza prevista dall'art 625 n 4 cod pen, non e necessario l'uso di un'eccezionale abilita, tale che il soggetto passivo non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione, essendo sufficiente che l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiche tale condotta e di per se indicativa di quella piu intensa criminosita che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante, la quale pertanto, non e esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione. Ne consegue che la suindicata aggravante e applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'Azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalita di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)