Sez. 2, Sentenza n. 1456 del 23/04/1976 (Rv. 380178 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECRETI LEGGE N 1 E 392 DEL 1944 - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESTENSIONE.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECRETI LEGGE N 1 E 392 DEL 1944 - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESTENSIONE.*
Con i decreti legge 3 gennaio 1944 n 1 e 24 dicembre 1944 n 392 venne sospeso di diritto-dall'8 settembre 1943 a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra (dichiarata, con effetto dal 15 aprile 1946, con dll n 49 del 1946) - il corso di tutti i termini di prescrizione, sia che il loro inizio fosse avvenuto prima dell'8 settembre 1943, sia che dovesse avvenire durante il periodo di tempo considerato da quelle Disposizioni eccezionali.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392, Decr. Legge Luogoten. 08/02/1946 num. 49 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 08/02/1946 num. 49 art. 4, Decr. Legge Luogoten. 08/02/1946 num. 49 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)