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Sez. 2, Sentenza n. 7359 del 16/06/1992 (Rv. 477741 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - In genere | Regolamento condominiale da predisporsi a cura del costruttore - Obbligo di rispettarlo genericamente assunto nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari - Approvazione di un regolamento allo stato inesistente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477741-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - In genere

In tema di condominio di edifici, l'obbligo genericamente assunto nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente si incarica il costruttore di predisporre, come non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte per "relationem" di ogni singolo atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)