Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 22/11/1974 (Rv. 372268 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - ESCLUSIVA RILEVANZA - PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO INCANTO - COMPUTO - ILLEGITTIMITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - ESCLUSIVA RILEVANZA - PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO INCANTO - COMPUTO - ILLEGITTIMITA.*
A norma dell'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, l'imposta di registro - al pari delle altre imposte che colpiscono i trasferimenti di ricchezza - deve essere commisurata al valore venale che i beni hanno in comune commercio al giorno dell'avvenuto trasferimento. Pertanto, illegittimamente e posta a base della valutazione predetta il prezzo ricavato da una successiva vendita del bene effettuata ai pubblici incanti ai sensi dell'art 50 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, in quanto tale norma opera nell'ambito del rapporto impositivo che concerne l'applicazione del tributo sulla vendita coatta, e non puo essere utilizzata per ipotesi diverse. (nella specie si trattava di valutazione di beni conferiti in societa che, dopo il fallimento di questa, erano stati venduti all'incanto). (V 2654'68, mass n 335181).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 50 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)