Sez. 1, Sentenza n. 112 del 17/01/1985 (Rv. 438308 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - RESIDENZA ALL'ESTERO DELLA PARTE RICORRENTE - PROCURA SPECIALE RILASCIATA IN CALCE OD A MARGINE DEL RICORSO SENZA INDICAZIONE DEL LUOGO DEL RILASCIO - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - RESIDENZA ALL'ESTERO DELLA PARTE RICORRENTE - PROCURA SPECIALE RILASCIATA IN CALCE OD A MARGINE DEL RICORSO SENZA INDICAZIONE DEL LUOGO DEL RILASCIO - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La circostanza che la parte ricorrente per Cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'Invalidità della procura speciale alla lite, che la parte medesima abbia rilasciato in calce od a margine del ricorso, pur senza indicazione del luogo del conferimento, atteso che, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello stato, in difetto di prova contraria ad opera di chi ne contesti la validità. (V 2347/76, mass n 381137; (V 2521/73, mass n 365970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)