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Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 28/02/1989 (Rv. 462026 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE DEI CRITERI LEGALI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO TRA LE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462026-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE DEI CRITERI LEGALI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO TRA LE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 1657 cod. civ., che in tema di appalto indica i modi di Determinazione della misura del corrispettivo nel caso in cui le parti non l'abbiano indicata né abbiano stabilito il modo di determinarla, presuppone che le parti abbiano concluso l'accordo tralasciando di occuparsi del prezzo o comunque rimettendosi sul punto ai criteri legali, talché non può trovare applicazione quando il prezzo abbia costituito oggetto di trattativa fra le parti senza che si sia raggiunto un accordo sul suo ammontare, nel qual caso il contratto di appalto non può dirsi concluso. (V 683/67, mass n 326705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)