diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 610 del 11/02/1977 (Rv. 384161 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - EMANATO NEI CONFRONTI DI SOGGETTO GIA DECEDUTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - INESISTENZA GIURIDICA - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA - MEZZI.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384161-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - EMANATO NEI CONFRONTI DI SOGGETTO GIA DECEDUTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - INESISTENZA GIURIDICA - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA - MEZZI.*

L'inesistenza giuridica della sentenza, rilevabile, oltre che con i normali mezzi d'impugnazione, anche, al di fuori del processo in cui la pronunzia e intervenuta, mediante un'Azione di accertamento negativo, un'exceptio nullitatis ovvero con l'opposizione ad esecuzione forzata, e svincolata, a norma dell'art 156, secondo comma, cod proc civ, da un'esplicita previsione legislativa e ricorre in tutti i casi in cui la decisione, mancando i requisiti essenziali per la sua identificazione come sentenza, sia inidonea a conseguire lo scopo specifico della sentenza medesima, costituito dalla formazione del giudicato in senso sostanziale. In particolare, la sentenza e inesistente non solo quando provenga da chi non ha la potesta di giudicare, ma anche quando sia emanata nei confronti di un soggetto che, essendo gia defunto al momento della proposizione della domanda, risulti in quello stesso momento privo della capacita di diritto e quindi inidoneo ad essere destinatario del vincolo giuridico che promana da qualsiasi giudicato. Tali principi sono applicabili anche al decreto ingiuntivo che deve essere, quindi, considerato giuridicamente inesistente se emanato nei confronti di un soggetto che al momento della presentazione del relativo ricorso sia gia deceduto. Siffatta inesistenza puo essere rilevata anche mediante un'ordinaria Azione di accertamento negativo svincolata dai termini e dalla formalita del deposito per il caso di soccombenza previsti dagli artt 641, 650 e 651, per l'opposizione ad ingiunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)