Sez. 1, Sentenza n. 10573 del 23/04/2008 (Rv. 602911 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria delle rimesse bancarie in conto corrente - Presupposti - Conoscenza dello stato d'insolvenza - Riferibilità alla data delle singole rimesse - Necessità - Conseguenze - Protesti anteriori all'instaurazione del rapporto di conto corrente - Valore indiziario - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente, proposta ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., l'elemento psicologico dell'"accipiens" va riferito alle date delle singole rimesse effettuate nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed implica la prova, posta a carico della curatela, della sopravvenuta conoscenza di un mutamento "in peius" delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza: pertanto, ai fini della prova presuntiva della "scientia decoctionis", non può riconoscersi valore sintomatico a protesti levati in epoca anteriore all'instaurazione del rapporto di conto corrente, non trattandosi di fatti che, in quanto sopravvenuti rispetto al momento genetico del rapporto, risultino idonei a modificare l'affidamento riposto dalla banca nella solvibilità del correntista.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)