Sez. 2, Sentenza n. 801 del 13/03/1969 (Rv. 339125 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - APPLICABILITA - SPEDIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELL'ART.1335 COD.CIV. - PROVA TESTIMONIALE DELLA INTERRUZIONE - AMMISSIBILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - APPLICABILITA - SPEDIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELL'ART.1335 COD.CIV. - PROVA TESTIMONIALE DELLA INTERRUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Le norme sull'interruzione della prescrizione si applicano anche alle prescrizioni presuntive. La prova della interruzione della prescrizione, avente come suo unico oggetto la spedizione di documenti sollecitazioni scritte di pagamento ai fini della presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 cod.civ. puo essere data anche a mezzo di testimoni, poiche le limitazioni previste per tal mezzo di prova dall'art. 2722 cod. civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi Atti unilaterali e non si applicano a tutti gli altri Atti unilaterali, tra i quali rientrano appunto i vari Atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)