Sez. T, Ordinanza n. 10870 del 24/04/2025 (Rv. 674969-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Art. 2704 c.c. - Applicabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.
Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)