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Sez. 2, Sentenza n. 548 del 17/06/1987 Ud. (dep. 16/01/1988) Rv. 177410 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - APPLICAZIONE AL DELITTO TENTATO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177410-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - APPLICAZIONE AL DELITTO TENTATO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 dal reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 cod. pen.) (Conf mass n 158802).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)