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Sez. 3, Sentenza n. 831 del 17/04/1969 Ud. (dep. 31/05/1969) Rv. 111659 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - BENE TUTELATO - E IL BUON COSTUME E LA PUBBLICA MORALITA E NON IL PATRIMONIO -COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROSTITUTA - INAMMISSIBILITA - CASO ECCETTUATO - APPLICAZIONE ALL'IMPUTATO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI DI CUI ALL'ART 62 NN 4 E 6 COD PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111659-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - BENE TUTELATO - E IL BUON COSTUME E LA PUBBLICA MORALITA E NON IL PATRIMONIO -COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROSTITUTA - INAMMISSIBILITA - CASO ECCETTUATO - APPLICAZIONE ALL'IMPUTATO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI DI CUI ALL'ART 62 NN 4 E 6 COD PEN - ESCLUSIONE.*

Lo sfruttamento della prostituzione altrui non e reato contro il patrimonio (o che comunque offenda il patrimonio), ma reato che offende esclusivamente l'interesse dello stato al rispetto del buon costume e della pubblica moralita pertanto la prostituta non e legittimata a costituirsi parte civile, tranne che nell'ipotesi aggravata di cui al n.1 dell'art.4 della legge 20 febbraio 1958 n.75, e all'imputato non possono essere applicate le circostanze attenuanti di cui ai nn.4 e 6 dell'art.62 cod.pen. (V.104531, anno 1967, 101301, 100493, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)