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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019 (Rv. 655900 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Indennizzabilità del soggetto assicurato - Presupposti - Occasione di lavoro - Sufficienza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655900-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell'attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)